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REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE DEI SERVIZI CULTURALI
Art.
1- Oggetto
1. Il
presente regolamento, in attuazione dello Statuto Comunale, disciplina
le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli
Organi dell'Istituzione per l'esercizio dei servizi
culturali senza rilevanza imprenditoriale, costituita ai sensi dell'art.
79 dello Statuto comunale e del T.U.E.L. approvato con il D.L.g.vo 18.08.2000,
n.267, nell'ambito della disciplina di cui al citato T.U.E.L. in particolare
per quanto attiene alle competenze degli organi di governo e di gestione
del Comune.
2.L'Istituzione per i servizi culturali elabora la politica culturale
del Comune e la propone, entro il mese di agosto di
ciascun anno, al Consiglio comunale per l'approvazione
Art.
2 - Denominazione e sede
La presente Istituzione denominata "Istituzione per i Servizi Culturali"
ha sede nel Comune della Spezia presso la Palazzina delle Arti, Via Prione
236, salva ogni futura e diversa decisione del Consiglio di Amministrazione
dell'Istituzione nell'ambito delle strutture assegnate, previo assenso
della Giunta Comunale.
Art. 3- Attività
1. L'Istituzione provvede, quale organismo strumentale del Comune, all'esercizio
delle funzioni relative:
- ai beni culturali e relativi servizi (archivi,
biblioteche, musei);
- tutte dirette ed indirette, relative ai
beni culturali, secondo la normativa vigente;
- ai servizi dello spettacolo e del teatro;
- tutte, dirette e indirette, inerenti lo
spettacolo in senso lato.
2. Al
fine di assicurare la gestione coordinata e partecipata delle attività
e delle politiche culturali l'Istituzione
proporrà l'attivazione di percorsi idonei ad estendere
la propria azione.
3. L'Istituzione ricerca, anche sulla base di appositi protocolli di intesa,
l'attivazione di ogni forma collaborativa idonea
a consentire il perseguimento delle proprie finalità
in accordo con la Regione Liguria e con gli altri Enti Pubblici e privati.
In tal senso, nell'intento di favorire l'integrazione
dei servizi rimessi alla propria competenza istituzionale,
essa opera affinché possano crearsi le condizioni operative
per il loro esercizio e la loro gestione integrata.
4. L'Istituzione gestisce i competenti interventi programmatori ed attività
di norma statali o regionali in materia di musei, biblioteche
ed attività culturali e di spettacolo.
5. Il Museo "Amedeo Lia", dotato di una propria direzione, di
personale comunale assegnato e di un budget finanziario,
è amministrato, sulla base degli atti costitutivi,
autonomamente da proprio Consiglio Direttivo. Il duo funzionamento è
disciplinato d apposito regolamento adottato dal Consiglio
Direttivo ed approvato dalla Giunta Comunale o Consiglio
Comunale secondo
le rispettive competenze.
Il regolamento prevede le forme di collaborazione
tra l'Istituzione ed il Museo A. Lia
Art. 4- Competenza territoriale e funzionale
L'istituzione svolge le proprie funzioni nell'ambito del territorio comunale
nonché, ove possibile e richiesto ai sensi dell'art.3, anche fuori del
territorio previe intese con gli altri enti.
Art. 5- Patrimonio e servizi
1.Per lo svolgimento
delle proprie funzioni, l'Istituzione gestisce il patrimonio mobiliare
ed immobiliare relativo ai beni e ai servizi rimessi alla propria competenza
2. L'Istituzione assicura il funzionamento dei seguenti servizi ed annesse
sale per usi pubblici:
Musei
1. Museo Ubaldo Formentini
2. Museo Castello San Giorgio
3. Museo del
Sigillo
4. Palazzina
delle Arti (mostre temporanee, attivita' convegnistica, scientifica e
didattica)
5. Biblioteca
d'Arte presso la Palazzina
6. Archivio storico della Fotografia
Biblioteche
1. Biblioteca
Civica "Ubaldo Mazzini"
2. Biblioteca Civica "P.M.Beghi"
3. Biblioteca virtuale R.Ugo Castagna" (gestita attraverso il Consiglio
d'Amministrazione dell' omonima Associazione)
4. Archivio Storico Comunale (presso Biblioteca Civica "Mazzini")
5. Archivi della Documentazione Fotografica e Multimediale
6. Biblioteca dell'Istituto spezzino per la storia della Resistenza e
dell' età Contemporanea (presso Biblioteca Civica "Beghi")
Teatro Spettacolo
1. Teatro Civico
2. Centro Allende
3. Centro Culturale Polivalente "Dialma Ruggiero"
4. Anfiteatro di Viale Alpi
5. Sala Dante
3. Per il funzionamento dei sopra elencati servizi sono assicurate all'Istituzione
le risorse umane finanziarie necessarie al buon funzionamento
degli stessi, sulla base del piano programma proposto
annualmente dall'Istituzione e compatibilmente con le
risorse finanziarie disponibili nel bilancio comunale.
4. I servizi
in essere potranno essere ampliati o ridotti secondo le linee di indirizzo
del Comune nell'ambito dei programmi pluriennali relativi
ai servizi culturali della città, sentito il parere
del Consiglio di Amministrazione dell' Istituzione.
Art. 6 - Principi gestionali
1. In conformità ai principi sanciti dall'art. 79 dello Statuto Comunale,
sono assicurate alla Istituzione le condizioni di autonomia
gestionale necessarie allo svolgimento delle attività
assegnatele.
2. In particolare, nelle forme indicate dallo Statuto e dal presente Regolamento,
è assicurato all'Istituzione la dotazione e conseguente
gestione delle risorse occorrenti ad esercitare le attività
affidatele.
3. I mezzi finanziari occorrenti all'esercizio di tale attività sono forniti
all'Istituzione mediante trasferimenti finanziari iscritti
nel bilancio comunale, da altro ente pubblico, ovvero
erogati da ente o persona giuridica privata, sponsor, nonché da entrate
proprie percepite sulla base di tariffe e proventi per l'accesso ai propri
servizi ed attività.
Art. 7 - Programmi ed iniziative
1. In attuazione degli indirizzi in materia di promozione culturale approvati
dal Consiglio Comunale, l'Istituzione persegue
le proprie attività sulla base di un piano programma
annuale di attività predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed
inserito nella deliberazione della Giunta Comunale con la quale
viene annualmente approvato il Piano Esecutivo di Gestione. In tale piano
sono determinate le direttive operative per l'esercizio
e la gestione delle attività e dei servizi, gli
standard di erogazione, i risultati da raggiungere e la quantità e la
qualità delle risorse a tal fine necessarie. Nell'esecuzione
ditale programma l'Istituzione informa la propria
attività gestionale a criteri di efficacia ed economicità.
2. Il piano programma annuale di attività predisposto dal Consiglio di
Amministrazione dell'Istituzione è tempestivamente
trasmesso al Sindaco ed al Presidente del Consiglio
Comunale.
3. Al fine di consentire agli organi dell'Istituzione la predisposizione
della proposta di piano programma di attività
dell'anno successivo ed i suoi conseguenti riflessi
sul bilancio
comunale, il Consiglio Comunale stabilisce tempestivamente gli
indirizzi generali.
4. Ogni eventuale modificazione del piano programma annuale di attività
che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione
ritenga necessaria in corso di esercizio è inoltrata
al Sindaco dal Presidente dell'Istituzione.
5. Gli organi dell'Istituzione, nel rispetto delle proprie competenze,
hanno la facoltà di proporre al Sindaco l'adozione
di ogni atto che reputino opportuno al miglior perseguimento
dell'attività dell'Istituzione medesima.
Art.
8 - Capacità negoziale
L'Istituzione ha la capacità di compiere i negozi giuridici necessari
al perseguimento dei compiti che le sono stati affidati e, in particolare,
nel rispetto degli indirizzi forniti dagli organi di governo comunali
e dalla disciplina dettata dallo Statuto e dal presente regolamento, possiede
la capacità di stipulare convenzioni, accordi, concessioni e contratti
in genere.
Art. 9-Organi
Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente
e il Direttore.
TITOLO II
Organi Capo I
Consiglio di Amministrazione
Art.
10- Composizione e nomina
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri compreso il
Presidente nominati dal Sindaco ai sensi dell'art. 15
della Legge 81/93 e sulla base di quanto stabilito
dallo statuto comunale e dal regolamento delle nomine, dandone comunicazione
al Consiglio Comunale.
2. Ai fini della nomina a membro del Consiglio di Amministrazione si osservano
i criteri di eleggibilità e compatibilità dettati dallo
Statuto Comunale.
Art. 11 - Durata dell'incarico
1. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tutta la durata
del mandato del Sindaco che lo ha nominato
ed i suoi componenti non possono esserne nominati
membri per più di due mandati consecutivi.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'insediamento
dei loro successori.
Art. 12 - Indennità
I membri del Consiglio di Amministrazione percepiscono un'indennità di
presenza pari a quella prevista per le sedute del Consiglio Comunale,
con esclusione del Presidente.
Art. 13
- Revoca e scioglimento anticipato
Nei casi di grave irregolarità nella gestione e di esplicito contrasto
con gli indirizzi deliberati dagli organi comunali, di documentata inefficienza,
di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'istituzione medesima,
ovvero di ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi
individuati nei piani programma annuali di attività e, comunque, per il
venir meno del necessario rapporto di fiducia tra Sindaco e Consiglio
di Amministrazione, il Sindaco può sciogliere anticipatamente il Consiglio
di Amministrazione, ovvero revocare i singoli membri dandone motivata
comunicazione al Consiglio Comunale.
Art. 14 - Decadenza e dimissioni
1. I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano consecutivamente
senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono dalla
carica.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta
immediatamente successiva ed è tempestivamente comunicata
al Sindaco.
3. Nel caso di dimissioni di un membro il Presidente ne dà tempestiva
comunicazione al Sindaco che attiva, entro 30 gg., le
procedure per la sostituzione.
4. In caso di morte, dimissioni, revoca o altre cause di cessazione anticipata
dell'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione,
i Consiglieri nominati in sostituzione restano in carica
sino alla conclusione del mandato conferito a coloro
cui subentrano.
Art. 15 - Competenze e responsabilità
1. Fermo restando la disciplina T.U.E.L. approvato con D.Lg.vo del 18.2.2000
n. 267 in particolare per quanto concerne le competenze degli organi di
governo e di gestione dell'ente:
A) Il Consiglio
di Amministrazione propone al Sindaco per l'approvazione da parte degli
organi competenti, i seguenti atti fondamentali:
a) - il piano programma annuale di attività;
b) - la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale;
e) - il bilancio di previsione annuale e le relative variazioni;
d) - il conto consuntivo;
e) - le proposte di modifica del presente regolamento;
f) - la dotazione organica.
B) Il Consiglio di Amministrazione delibera, in generale, su tutte le
materie relative all'ordinamento e funzionamento
dell'Istituzione con l'esclusione degli atti di competenza
del Direttore e degli atti riservati per legge ad altri Organi. Per quanto
riguarda le proposte relative ai proventi dei servizi affidati alla propria
gestione, il Consiglio di Amministrazione
dovrà tener conto degli indirizzi del Comune per
il miglioramento della qualità e quantità dei servizi offerti.
2. Le deliberazioni
sono corredate dal parere di regolarità tecnica e di legittimità
del Direttore. Ove il Consiglio di Amministrazione
intenda comunque deliberare con il parere negativo del
Direttore l'atto deve indicare i motivi che determinano egualmente
la scelta fatta.
3. Il Direttore mantiene e favorisce relazioni sui problemi generali
dell'Istituzione con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative e tramite il Presidente
può partecipare alla trattativa decentrata di livello comunale.
4. Nei limiti delle proprie attribuzioni, il Consiglio di Amministrazione
può affidare specifici incarichi al Presidente,
a taluno dei suoi membri o al Direttore.
5. Il Consiglio di Amministrazione delibera i propri regolamenti interni,
su proposta del Direttore.
6. I membri del Consiglio di Amministrazione adempiono ai doveri ad essi
imposti dal presente Regolamento con la diligenza
del mandatario e, salva la responsabilità penale
e contabile, sono solidamente responsabili nei confronti del
Comune della Spezia dei danni che questi abbia subito o debba risarcire
a terzi in ragione della sua inosservanza.
Art. 16 - Convocazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente anche su
richiesta scritta e motivata di almeno due dei
suoi membri o del Direttore.
2. In casi di inerzia, vi provvede il Sindaco o l'Assessore Delegato.
3. L'avviso di convocazione, recante il luogo, il giorno e l'ora della
seduta, nonché l'indicazione degli argomenti posti
all'ordine del giorno, è recapitato al domicilio dei
Consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
4. La convocazione del Consiglio avviene a mezzo di avviso da recapitare
a mano, tramite telefax o a mezzo del servizio
postale.
5. In caso di urgenza le convocazioni possono essere inoltrate anche
con telegramma fino a 24 ore prima della seduta.
Art. 17 - Sedute e processi verbali
1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione di norma non sono pubbliche.
Ad esse interviene il Direttore con parere consultivo.
2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei
componenti del Consiglio.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, con voto palese.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. I processi verbali delle sedute raccolte in un libro delle adunanze
e delle deliberazioni del Consiglio sono redatti
dal Direttore che si avvale dell'opera di un dipendente
dell'istituzione.
5. I processi verbali divenuti esecutivi, sottoscritti dal Presidente
e dal Direttore o da chi ne fa le veci sono
tempestivamente trasmessi alla Segreteria Generale per la pubblicazione
all'Albo Pretorio del Comune e in apposito spazio all'interno dei locali
della sede dell'Istituzione per almeno 15 giorni consecutivi.
Art. 18 - Poteri sostitutivi
1. Ove il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a taluna delle competenze
indicate nel precedente art. 16 il Sindaco sollecita,
con comunicazione scritta, il Presidente e i singoli
membri del Consiglio di Amministrazione a voler provvedere
entro 10 giorni. Ove il Consiglio, entro tale termine, non abbia ottemperato,
il Sindaco assume poteri sostitutivi e, su proposta del Direttore, provvede
alla predisposizione degli atti ed alla loro approvazione.
2. Ove il Sindaco debba esercitare i poteri sostitutivi di cui al comma
precedente può sospendere dalle funzioni il Consiglio
di Amministrazione ed avviare contestualmente
le procedure di scioglimento anticipato o di revoca e quelle di nomina
di un nuovo Consiglio o sua integrazione. In attesa della definizione
del suddetto procedimento, il Sindaco può nominare
un proprio Commissario per l'espletamento dei
poteri sostitutivi.
Art. 19 - Modalità di controllo degli atti
Salvo quanto disciplinato dal presente Regolamento l'Istituzione trasmette
all'Amministrazione Comunale gli atti da sottoporre all'approvazione entro
15 giorni dalla loro adozione.
Su tali atti il Consiglio Comunale e/o il Sindaco possono richiedere chiarimenti
o formulare osservazioni con provvedimento motivato, che dovrà essere
trasmesso all'Istituzione entro 15 giorni dalla data di ricevimento delle
deliberazioni stesse.
Forniti i chiarimenti richiesti entro 15 giorni, anche sotto forma di
nuova deliberazione, il Consiglio Comunale e/o il Sindaco hanno 10 giorni
di tempo dal loro ricevimento per assumere definitive determinazioni.
Qualora si ritenga di non dover richiedere chiarimenti o formulare osservazioni,
l'approvazione deve avere luogo entro 30 giorni dal ricevimento delle
deliberazioni.
Tali atti possono comunque essere dichiarati immediatamente eseguibili
in caso d'urgenza e necessità.
Art. 20 - Vigilanza
L'elenco di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e
delle determinazioni del Dirigente con l'esclusione di quelle che rientrano
nella disciplina del presente Regolamento deve essere trasmesso al Sindaco
ed al Presidente del Consiglio Comunale a cura del Direttore entro 15
giorni dalla loro adozione.
Tali atti producono i loro effetti immediatamente tranne quelli sottoposti
all'approvazione degli organi del Comune.
Il Sindaco comunque può richiedere copia integrale delle deliberazioni
e determinazioni e formulare le eventuali proprie osservazioni entro 10
giorni dal ricevimento.
Una volta forniti, entro 10 giorni, da parte dell'Istituzione i chiarimenti
o gli elementi di giudizio richiesti, il Sindaco ha 10 giorni di tempo
dalla data di ricevimento degli stessi per assumere ,con atto motivato,
le definitive determinazioni.
Capo
II
Il Presidente
Art.
21 - Nomina, competenze e indennità
1. Il Presidente è nominato dal Sindaco ai sensi dell'art. 15 della
legge 81/93.
2. Nei limiti delle capacità gestionali previste dal presente Regolamento,
il Presidente possiede la rappresentanza dell'Istituzione
nei rapporti con gli Organi Comunali esterni,
con i terzi pubblici e privati coinvolti o comunque interessati dall'esercizio
delle sue attività.
3. Spetta al Presidente:
a) - rappresentare l'Istituzione
b) - convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
c) - vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate
dal Consiglio di Amministrazione
sull'operato del Direttore e, in genere, sull'andamento delle attività
dell'Istituzione;
d) - adottare sotto la propria responsabilità, in caso
di necessità o urgenza, i provvedimenti
di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli
alla sua ratifica nella prima seduta utile;
e) - assistere o rappresentare l'Amministrazione Comunale,
se richiesto, nella definizione
di accordi, conferenze di programma e di servizio, istruttorie pubbliche
ed altre similari iniziative aventi ad oggetto la materia dei servizi
culturali;
f) - adottare gli altri atti previsti dal presente
regolamento.
4. Il Presidente percepisce un'indennità mensile pari al compenso mensile
previsto per l'Assessore con le modalità ed ai sensi
della L.816/85 e 81/93. Il Presidente nomina tra
i membri del Consiglio di Amministrazione il VicePresidente. Ove anche
il Vice Presidente sia assente od impedito, assume le veci del Presidente
il Consigliere più anziano di età.
Art. 22 - Sostituzione
Ove il Presidente, per qualsiasi ragione, decada dall'incarico, assume
la funzione di Presidente il Vice Presidente ed in mancanza il Consigliere
più anziano.
Capo
III
Il Direttore
Art.
23 - Nomina e competenze
1. Il Direttore
è nominato, secondo quanto previsto dall'art. 50 comma 10 del T.U.E.L.
approvato con D.L.g.vo 18.8.200, n.267, a tempo determinato dal Sindaco,
sentito il Consiglio di Amministrazione. La durata dell'incarico è pari
al mandato del Consiglio di Amministrazione salvo revoca
o decadenza.
2. Al Direttore, salvo quanto attribuito ai responsabili dei vari servizi
dell'Istituzione
in sede di loro preposizione, compete la responsabilità
generale sulla gestione dell'Istituzione ed il coordinamento
dei responsabili dei servizi dell'Istituzione stessa
e dei relativi progetti, e in particolare:
a) - dare attuazione alle deliberazioni assunte dal
Consiglio di Amministrazione; b) - formulare proposte
al Consiglio di Amministrazione compreso il Piano Programma
annuale;
c) - sottoporre al Consiglio di Amministrazione le
proposte di bilancio annuale e pluriennale,
di relazione previsionale e programmatica, di conto consuntivo e di
bilancio di assestamento, nonché di determinazione delle tariffe relative
ai costi dei
servizi e delle prestazioni a carattere straordinario che non siano già
state approvate dal piano programma;
d) - dirigere l'andamento gestionale dei servizi
espletati dall'istituzione;
e) - dirigere il personale dell'Istituzione assegnandolo
a specifici compiti;
f) - adottare i provvedimenti diretti a migliorare
la funzionalità e l'efficienza delle attività
affidate all'istituzione;
g) - adottare, ai sensi e nelle forme previste
dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali,
i provvedimenti dell'Istituzione ad efficacia esterna che il presente
Regolamento
non attribuisca al Consiglio di Amministrazione o al suo Presidente;
h) - presiedere le gare d'appalto e i concorsi, nonché
stipulare i contratti che non siano
rimessi alla competenza del Presidente ai sensi dell' art. 18, comma 3,
lettera d;
i) - partecipare, con parere consultivo, al Consiglio
di Amministrazione, salvo quando
si discutono oggetti che lo riguardino direttamente;
l) - provvedere alle spese di gestione dei servizi
e di funzionamento degli uffici, nonché
a quelle in economia;
m) -firmare gli ordinativi di pagamento e provvedere
alla liquidazione delle spese con
emissione del relativo mandato ai sensi del Titolo V del presente Regolamento;
n) - rendere i pareri di regolarità tecnica sulle deliberazioni
adottate dal Consiglio di
Amministrazione;
o) - proporre il salario accessorio al personale
dipendente;
p) - determinare, anche in relazione alla specificità
dei servizi gestiti, l'orario giornaliero
di lavoro, che potrà prevedere anche prestazioni serali e notturne;
3. Il
Direttore, salva la facoltà di cui all' art. 5 della Legge n. 241 del
1990, da esercitarsi nelle forme previste dall'apposito
Regolamento, è responsabile dei procedimenti amministrativi
di competenza dell'Istituzione.
Art. 24- Sostituzione
Nel caso di vacanza temporanea del posto di Direttore o di sua assenza
prolungata, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Sindaco, affida
temporaneamente le funzioni di Direttore ad altro dipendente comunale
dotato di idonea qualifica funzionale.
Art. 25 - Revoca dall'incarico
Alla revoca, ovvero alla risoluzione anticipata dall'incarico provvede
il Sindaco con atto motivato, sentito il Consiglio di Amministrazione.
TITOLO
III
Personale
Art.
26 - Personale dell'Istituzione
1. L'Istituzione giusta quanto previsto dall'art 15 utilizza, per l'organizzazione
e l'esercizio delle proprie attività personale
comunale:
a) - assegnato;
b) - assunto con contratto di diritto pubblico e/o privato a tempo determinato;
c) - messo a disposizione dalle associazioni culturali e di volontariato
nel limiti e con le modalità che saranno
stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
d) - personale volontario che intrattiene il relativo rapporto con il
Comune
2. La disciplina dello stato giuridico e il trattamento economico del
personale comunale assegnato è quella stabilità
per i dipendenti del Comune di pari qualifica
3. L'Istituzione
può stipulare i contratti anche di diritto privato a tempo determinato,
ed eventualmente parziale, per l'acquisizione
delle prestazioni necessarie all'espletamento
di compiti specifici od altrimenti delimitati in ragione della loro particolare
natura e/o durata, fino alla concorrenza delle necessità stabilite dal
piano programma.
Art. 27 - Direzione ed organizzazione artistica del Teatro e Spettacolo
1. Il Consiglio di Amministrazione, anche mediante contratto di diritto
privato, si avvale della collaborazione del Direttore
Artistico nominato da Sindaco secondo quanto previsto
dall'articolo 50 comma 10 del T.U.E.L. n. 267 del 2000, sentito il Consiglio
di Amministrazione; egli viene scelto tra coloro i quali, per studi compiuti
e/o esperienze professionali maturate, hanno acquisito specifiche competenze
nel settore, avendo ricoperto incarichi di adeguato livello artistico
per almeno tre anni.
2. L'incarico è attribuito sulla base di apposito disciplinare.
3. Il Direttore artistico
a) - Sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, propone
il programma da rappresentare nell'ambito
delle stagioni e dei progetti speciali; firma
la corrispondenza relativamente all'esecuzione del suo incarico, che non
sia di competenza del Presidente e
del Direttore;
b) - cura i rapporti con gli artisti e determina i contenuti dei contratti
necessari alla realizzazione dei programmi;
c) - di concerto
con il Direttore provvede alla richiesta di contributi allo Stato, alla
Regione ed altri Enti; promuove le
iniziative del Teatro presso eventuali finanziatori
'privati e presenta al Consiglio di Amministrazione le proposte di questi
ultimi;
d) - concorre, mediante proposte organiche in relazione al proprio ruolo
artistico, alla formazione del piano
- programma approvato;
e) - organizza le attività in base al programma approvato;
f) - propone ed organizza tutte le iniziative promozionali, con
particolare riferimento ai rapporti
con gli organi di informazione e con il pubblico;
g) - espleta tutte le funzioni organizzative e coordina le eventuali specifiche
professionalità necessarie alle produzioni
artistiche ed in genere alle specifiche attività
dell'Azienda;
h) - partecipa, con parere consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione;
i) - coordina il lavoro dei consulenti artistici ed esercita altre
attribuzioni ed incarichi conferitigli
dal Consiglio di Amministrazione.
4. Ai fini della nomina del Direttore Artistico, come previsto al precedente
comma 1, anche i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione
possono esprimere candidature.
TITOLO
IV
Controlli
Art.
28 - Collegio dei revisori e controllo economico della gestione. Rinvio
1. Il Collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le proprie funzioni
anche nei confronti degli atti dell'Istituzione. A tal
fine il Direttore si coordina con il competente ufficio
comunale per la trasmissione degli atti di competenza sottoposti
al suo controllo.
TITOLO
V
Finanza e contabilità
Capo
I
Autonomia contabile e finanziaria
Art.
29 - Mezzi a disposizioni
1. L'Istituzione utilizza i beni del patrimonio comunale a lei assegnati
per l'esercizio delle sue attività strumentali
e quelli che siano stati da essa direttamente acquistati
ovvero siano ad essa concessi in uso o a titolo definitivo da altri soggetti
pubblici e privati.
2. L'Istituzione dispone delle sottoindicate entrate:
a) - derivanti da trasferimenti del Comune in conseguenza dell'approvazione
del piano programma;
b) - derivanti dallo svolgimento dei propri servizi;
c) - derivanti da sponsorizzazioni, donazioni o ad altro titolo da parte
di soggetti privati o altri Enti.
3. La Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio
Comunale in occasione dell'approvazione del piano
esecutivo di gestione, determina l'entità delle
risorse da assegnare all'istituzione
4. Il Comune, attraverso i propri trasferimenti finanziari, provvede
alla copertura degli oneri sociali che saranno
sopportati dall'Istituzione su indicazione degli organi comunali.
Art. 30- Strumenti di programmazione
1. L'Istituzione, nei modi previsti per gli altri uffici comunali,
partecipa al procedimento di programmazione delle
attività comunali. A tal fine il Consiglio di Amministrazione
sottopone al Sindaco (anche tramite soluzioni alternative) la propria
proposta di piano programma annuale di attività.
2. Delle decisioni assunte dagli organi di governo comunali con riguardo
alle attività dell'Istituzione si tiene conto
nella predisposizione dei programmi dei progetti e dei
bilanci finanziari del Comune.
Art. 31 - Autonomia di bilancio
1. L'Istituzione dispone di autonomia di bilancio ed opera in base
ad un bilancio annuale formulato in termine di
competenza.
2. Per quanto non stabilito dal presente Regolamento ai bilanci ed
alla attività finanziaria dell'Istituzione si
applicano le disposizioni dettate dal T.U.E.L.. 267/2000
e successive modificazioni ed integrazioni ed al regolamento di contabilità
comunale
Art.
32 - Contenuto e struttura del bilancio annuale
1. Il bilancio di previsione annuale è costituito dallo stato di previsione
dell'entrata, dallo stato di previsione della
spesa e da quadri riassuntivi generali.
2. Il bilancio di previsione finanziario deve essere redatto in termini
di competenza per l'anno successivo osservando
i principi di unità, annualità, università ed integrità
veridicità e pareggio finanziario ed economico. Il bilancio di previsione
annuale ha carattere autorizzatorio costituendo
limite agli impegni di tutte le spese.
3. L'avanzo o il disavanzo di amministrazione sono iscritti in bilancio
prima di tutte le entrate o di tutte le spese.
4. L'unità elementare del bilancio per l'entrata é la risorsa e per la
spesa é l'intervento per ciascun servizio. Nei
servizi per conto di terzi sia nell'entrata che nella
spesa, l'unità elementare é il capitolo che indica l'oggetto.
Art. 33 - Contenuto e struttura del bilancio pluriennale
1. Il bilancio pluriennale, contenuto nella relazione previsionale e programmatica,
comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede
di destinare per ciascuno degli anni considerati sia
alle spese correnti che alle spese di investimento con indicazione
per queste ultime dei mezzi di finanziamento.
2. Il bilancio pluriennale è redatto per la parte "Entrate" per titoli
e categorie e per la parte "Spese" per programmi, titoli,
servizi ed interventi, indicando per ciascuno e distintamente
per anno, l'ammontare delle spese correnti consolidate e di sviluppo,
nonché le spese di investimento ad esse dedicate.
3. Gli Stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che il primo anno
coincidono con quelli del bilancio annuale, hanno carattere
autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa.
Art. 34- Assestamento del bilancio
1.Entro il 31 agosto di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione presenta
al Sindaco il bilancio di assestamento con il quale
provvede:
a) - ad aggiornare le previsioni del bilancio annuale
in relazione alle risultanze del conto
consultivo;
b) - ad apportare ogni altra variazione al bilancio
annuale che si renda necessaria in
considerazione dell'andamento della gestione.
2.Contestualmente alla proposta di assestamento il Consiglio di Amministrazione
sottopone al Sindaco, anche al fine della predisposizione
dell'analogo atto comunale, le proprie osservazioni
in ordine all'aggiornamento del programma annuale ed
alle modifiche da apportare ai programmi ed al bilancio del Comune.
Art. 35 - Storni e variazioni di bilancio
Le Variazioni all'interno del bilancio dell'Istituzione sono di competenza
del Consiglio di Amministrazione.
Art. 36 - Realizzazione delle entrate
1. Il Direttore è responsabile delle apposite annotazioni dei crediti
insorti e di qualsiasi somma comunque ad essa
spettante con l'indicazione della data in cui risulterà
eseguibile.
2. Le entrate sono riscosse mediante reversali d'incasso firmate dal Direttore
e sono cronologicamente registrate nel giornale
di cassa dell'Istituzione e nei partitari di entrata
prima dell'invio all'Istituto.
Art. 37- Effettuazione delle spese
1. Alle spese di gestione dei servizi e di funzionamento degli uffici
provvede il Direttore: Le altre spese di competenza
dell'Istituzione sono disposte sulla base dei
provvedimenti di organizzazione e dotazione disposta dal Consiglio di
Amministrazione.
2. Nessuna spesa può essere disposta se priva della necessaria copertura
finanziaria.
3. Gli atti di spesa di competenza del Consiglio di Amministrazione con
cui vengono costituiti rapporti obbligatori devono
essere accompagnati dal parere di regolarità tecnica
del Direttore, che ne attesta altresì la copertura finanziaria e la conformità
alla regolarità tecnica, contabile e di legittimità.
Art. 38 - Spesa in economia
Il regolamento interno delle spese in economia determina la natura e il
limite delle spese che possono farsi in economia tra cui quelle per assicurare
il normale funzionamento dell'Istituzione, l'urgente provvista di materie
e materiale e le riparazioni non eccedenti l'ordinaria manutenzione degli
impianti dei macchinari e degli immobili in dotazione. All'effettuazione
delle spese di cui sopra provvede il Direttore con le modalità stabilite
nel Regolamento. Il Direttore può delegare ad altri dipendenti dell'Istituzione
tali compiti.
Art. 39 - Servizio di Tesoreria
1. L'Istituzione, per la riscossione delle entrate ed il pagamento delle
spese, ha un servizio di Tesoreria che deve essere
affidato alla banca autorizzata a svolgere tale
servizio per il Comune.
Capo III
Contabilità economica e finanziaria
Art. 40 - Contabilità patrimoniale
1. In ordine ai beni mobili e immobili da essa utilizzati sì applicano
all 'istituzione le disposizioni
previste per la generalità degli uffici comunali.
A tal fine il Direttore cura la tenuta dei registri
di magazzino ed è consegnatario dei beni assegnati alla
presente Istituzione.
Art. 41 - Controllo economico della gestione
In ordine al controllo economico della gestione valgono per l'Istituzione
le disposizioni dettate dal Regolamento di contabilità del Comune. Le
funzioni della Giunta sono svolte dal Consiglio di Amministrazione e quelle
della Dirigenza dal Direttore.
Art. 42 - Rendicontazione
1. Il Consiglio di Amministrazione, al fine di rappresentare i risultati
conseguiti dalla gestione dell'istituzione, adotta
entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento:
a) - una relazione sull'attività svolta;
b) - il conto finanziario;
c) - un prospetto, che per i servizi gestiti direttamente,
evidenzia l'entità dei costi coperti
dei relativi proventi.
2. La relazione di cui alla lettera a) - ed il prospetto di cui alla lettera
c) - individuati nel comma 2 sono allegati al
rendiconto generale del Comune.
Il conto finanziario dell'Istituzione, di cui alla
lettera b), è trasmesso al Consiglio Comunale.
Art. 43 - Rappresentazione dei risultati della gestione
1. La relazione sull'attività svolta illustra con riguardo ai servizi
di competenza dell'Istituzione lo stato di attuazione
del programma annuale di attività e dei relativi
progetti ed evidenzia il grado dell'efficacia conseguita.
2. Il conto finanziario espone per ciascun stanziamento del bilancio
annuale le previsioni iniziali, le variazioni
apportate durante l'esercizio, le somme riscosse e quelle
pagate, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
3. Al conto
finanziario è allegata la situazione definitiva dei crediti e dei debiti
ancora in essere per ogni capitolo di bilancio,
con l'indicazione dei relativi
debitori e creditori.
4. Al conto finanziario deve essere allegato il prospetto dimostrativo
del risultato contabile dell'esercizio. Il risultato
contabile è pari al fondo di cassa aumentato dei
residui attivi e diminuiti dei residui passivi.
5. Per l'applicazione al bilancio del risultato contabile di amministrazione
si fa riferimento alle disposizioni di cui agli
artt. 31 e 32 del D.Lg.vo 25.2.1995 n.77
TITOLO
VI
Contratti
Art. 44 - Attività contrattuale
1. Alle
forniture di beni e di servizi, agli acquisti e quanto altro necessario
per il proprio funzionamento, l'Istituzione provvede
nel rispetto della legge e del regolamento dei
contratti del Comune, per quanto non incompatibili con il presente
regolamento.
2. I contratti sono stipulati dal Direttore e, se del caso, sono
rogati dal Segretario
Generale del Comune o di chi ne fa le veci.
TITOLO VII
Disposizioni finali e transitorie
Art. 45 - Donazioni, cessioni di beni culturali e patrimoniali
Per quanto concerne le donazioni o cessioni di beni culturali e patrimoniali
l'Istituzione si atterrà per la loro gestione alle clausole o condizioni
previste dai rispettivi atti.
Art. 46 - Accesso all'informazione ed agli atti
1. All'istituzione si applicano le norme sull'informazione e l'accesso
agli atti valevoli, ai sensi del regolamento comunale,
per le restanti strutture del Comune.
2. Nella definizione
dell'organizzazione dell'Istituzione è, in ogni caso, cura del Consiglio
di Amministrazione individuare le forme idonee ad agevolare agli aventi
diritto l'informazione sulla propria attività
e l'accesso ai propri atti.
Art. 47- Disciplina transitoria
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento e, in attesa
che l'Istituzione venga fornita di tutte le dotazioni
reali, patrimoniali e finanziarie occorrenti al
suo autonomo finanziamento, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore
riferiscono la propria attività ai programmi ed agli indirizzi forniti
dal Sindaco, il quale, congiuntamente agli organi
dell'Istituzione, definisce appositamente le linee
del progressivo trasferimento del personale e degli altri beni
nella piena disponibilità dell'Istituzione medesima.
Art. 48 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra vigore a seguito di pubblicazione all'Albo
Pretorio.
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