REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEI SERVIZI CULTURALI

Art. 1- Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione dello Statuto Comunale, disciplina le    attribuzioni e le modalità di funzionamento degli Organi dell'Istituzione per    l'esercizio dei servizi culturali senza rilevanza imprenditoriale, costituita ai sensi    dell'art. 79 dello Statuto comunale e del T.U.E.L. approvato con il D.L.g.vo    18.08.2000, n.267, nell'ambito della disciplina di cui al citato T.U.E.L. in    particolare per quanto attiene alle competenze degli organi di governo e di    gestione del Comune.
2.L'Istituzione per i servizi culturali elabora la politica culturale del Comune e la    propone, entro il mese di agosto di ciascun anno, al Consiglio comunale per    l'approvazione

Art. 2 - Denominazione e sede
La presente Istituzione denominata "Istituzione per i Servizi Culturali" ha sede nel Comune della Spezia presso la Palazzina delle Arti, Via Prione 236, salva ogni futura e diversa decisione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione nell'ambito delle strutture assegnate, previo assenso della Giunta Comunale.

Art. 3- Attività
1. L'Istituzione provvede, quale organismo strumentale del Comune, all'esercizio     delle funzioni relative:
     - ai beni culturali e relativi servizi (archivi, biblioteche, musei);
     - tutte dirette ed indirette, relative ai beni culturali, secondo la normativa vigente;
     - ai servizi dello spettacolo e del teatro;
     - tutte, dirette e indirette, inerenti lo spettacolo in senso lato.
2.  Al fine di assicurare la gestione coordinata e partecipata delle attività e delle      politiche culturali l'Istituzione proporrà l'attivazione di percorsi idonei ad      estendere la propria azione.
3. L'Istituzione ricerca, anche sulla base di appositi protocolli di intesa, l'attivazione     di ogni forma collaborativa idonea a consentire il perseguimento delle proprie     finalità in accordo con la Regione Liguria e con gli altri Enti Pubblici e privati. In     tal senso, nell'intento di favorire l'integrazione dei servizi rimessi alla propria     competenza istituzionale, essa opera affinché possano crearsi le condizioni     operative per il loro esercizio e la loro gestione integrata.
4. L'Istituzione gestisce i competenti interventi programmatori ed attività di norma    statali o regionali in materia di musei, biblioteche ed attività culturali e di    spettacolo.
5. Il Museo "Amedeo Lia", dotato di una propria direzione, di personale comunale    assegnato e di un budget finanziario, è amministrato, sulla base degli atti    costitutivi, autonomamente da proprio Consiglio Direttivo. Il duo funzionamento è    disciplinato d apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo ed approvato    dalla Giunta Comunale o Consiglio Comunale
secondo le rispettive competenze.
   Il regolamento prevede le forme di collaborazione tra l'Istituzione ed il Museo A.    Lia

Art. 4- Competenza territoriale e funzionale
L'istituzione svolge le proprie funzioni nell'ambito del territorio comunale nonché, ove possibile e richiesto ai sensi dell'art.3, anche fuori del territorio previe intese con gli altri enti.

Art. 5- Patrimonio e servizi
1.Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Istituzione gestisce il patrimonio    mobiliare ed immobiliare relativo ai beni e ai servizi rimessi alla propria    competenza
2. L'Istituzione assicura il funzionamento dei seguenti servizi ed annesse sale per    usi pubblici:

Musei
1. Museo Ubaldo Formentini
2. Museo Castello San Giorgio
3.
Museo del Sigillo
4. Palazzina delle Arti (mostre temporanee, attivita' convegnistica, scientifica e    didattica)
5. Biblioteca d'Arte presso la Palazzina
6. Archivio storico della Fotografia

Biblioteche
1. Biblioteca Civica "Ubaldo Mazzini"
2. Biblioteca Civica "P.M.Beghi"
3. Biblioteca virtuale R.Ugo Castagna" (gestita attraverso il Consiglio    d'Amministrazione dell' omonima Associazione)
4. Archivio Storico Comunale (presso Biblioteca Civica "Mazzini")
5. Archivi della Documentazione Fotografica e Multimediale
6. Biblioteca dell'Istituto spezzino per la storia della Resistenza e dell' età    Contemporanea (presso Biblioteca Civica "Beghi")

Teatro Spettacolo
1. Teatro Civico
2. Centro Allende
3. Centro Culturale Polivalente "Dialma Ruggiero"
4. Anfiteatro di Viale Alpi
5. Sala Dante

3. Per il funzionamento dei sopra elencati servizi sono assicurate all'Istituzione le    risorse umane finanziarie necessarie al buon funzionamento degli stessi, sulla    base del piano programma proposto annualmente dall'Istituzione e    compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio comunale.
4.
I servizi in essere potranno essere ampliati o ridotti secondo le linee di indirizzo    del Comune nell'ambito dei programmi pluriennali relativi ai servizi culturali della    città, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione dell' Istituzione.

Art. 6 - Principi gestionali
1. In conformità ai principi sanciti dall'art. 79 dello Statuto Comunale, sono    assicurate alla Istituzione le condizioni di autonomia gestionale necessarie allo    svolgimento delle attività assegnatele.
2. In particolare, nelle forme indicate dallo Statuto e dal presente Regolamento, è    assicurato all'Istituzione la dotazione e conseguente gestione delle risorse    occorrenti ad esercitare le attività affidatele.
3. I mezzi finanziari occorrenti all'esercizio di tale attività sono forniti all'Istituzione    mediante trasferimenti finanziari iscritti nel bilancio comunale, da altro ente    pubblico, ovvero erogati da ente o persona giuridica privata, sponsor, nonché da    entrate proprie percepite sulla base di tariffe e proventi per l'accesso ai propri    servizi ed attività.

Art. 7 - Programmi ed iniziative
1. In attuazione degli indirizzi in materia di promozione culturale approvati dal     Consiglio Comunale, l'Istituzione persegue le proprie attività sulla base di un     piano programma annuale di attività predisposto dal Consiglio di     Amministrazione ed inserito nella deliberazione della Giunta Comunale con la     quale viene annualmente approvato il Piano Esecutivo di Gestione. In tale piano     sono determinate le direttive operative per l'esercizio e la gestione delle attività e     dei servizi, gli standard di erogazione, i risultati da raggiungere e la quantità e la     qualità delle risorse a tal fine necessarie. Nell'esecuzione ditale programma     l'Istituzione informa la propria attività gestionale a criteri di efficacia ed    economicità.
2. Il piano programma annuale di attività predisposto dal Consiglio di     Amministrazione dell'Istituzione è tempestivamente trasmesso al Sindaco ed al     Presidente del Consiglio Comunale.
3. Al fine di consentire agli organi dell'Istituzione la predisposizione della proposta     di piano programma di attività dell'anno successivo ed i suoi conseguenti riflessi     sul
bilancio comunale, il Consiglio Comunale stabilisce tempestivamente gli         indirizzi generali.
4. Ogni eventuale modificazione del piano programma annuale di attività che il     Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione ritenga necessaria in corso di     esercizio è inoltrata al Sindaco dal Presidente dell'Istituzione.
5. Gli organi  dell'Istituzione, nel rispetto delle proprie competenze, hanno la facoltà     di proporre al Sindaco l'adozione di ogni atto che reputino opportuno al miglior         perseguimento dell'attività dell'Istituzione medesima.

Art. 8 - Capacità negoziale
L'Istituzione ha la capacità di compiere i negozi giuridici necessari al perseguimento dei compiti che le sono stati affidati e, in particolare, nel rispetto degli indirizzi forniti dagli organi di governo comunali e dalla disciplina dettata dallo Statuto e dal presente regolamento, possiede la capacità di stipulare convenzioni, accordi, concessioni e contratti in genere.

Art. 9-Organi
Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.


TITOLO II
Organi Capo I
Consiglio di Amministrazione

Art. 10- Composizione e nomina
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri compreso il Presidente    nominati dal Sindaco ai sensi dell'art. 15 della Legge 81/93 e sulla base di    quanto stabilito dallo statuto comunale e dal regolamento delle nomine, dandone    comunicazione al Consiglio Comunale.
2. Ai fini della nomina a membro del Consiglio di Amministrazione si osservano i    criteri di eleggibilità e compatibilità dettati dallo Statuto Comunale.

Art. 11 - Durata dell'incarico
1. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tutta la durata del mandato     del Sindaco che lo ha nominato ed i suoi componenti non possono esserne     nominati  membri per più di due mandati consecutivi.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'insediamento    dei loro successori.

Art. 12 - Indennità
I membri del Consiglio di Amministrazione percepiscono un'indennità di presenza pari a quella prevista per le sedute del Consiglio Comunale, con esclusione del Presidente.

Art. 13 - Revoca e scioglimento anticipato
Nei casi di grave irregolarità nella gestione e di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi comunali, di documentata inefficienza, di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'istituzione medesima, ovvero di ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nei piani programma annuali di attività e, comunque, per il venir meno del necessario rapporto di fiducia tra Sindaco e Consiglio di Amministrazione, il Sindaco può sciogliere anticipatamente il Consiglio di Amministrazione, ovvero revocare i singoli membri dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 14 - Decadenza e dimissioni
1. I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano    consecutivamente senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono    dalla carica.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta    immediatamente successiva ed è tempestivamente comunicata al Sindaco.
3. Nel caso di dimissioni di un membro il Presidente ne dà tempestiva    comunicazione al Sindaco che attiva, entro 30 gg., le procedure per la    sostituzione.
4. In caso di morte, dimissioni, revoca o altre cause di cessazione anticipata    dell'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri nominati in    sostituzione restano in carica sino alla conclusione del mandato conferito a    coloro cui subentrano.

Art. 15 - Competenze e responsabilità
1. Fermo restando la disciplina T.U.E.L. approvato con D.Lg.vo del 18.2.2000 n. 267 in particolare per quanto concerne le competenze degli organi di governo e di gestione dell'ente:
A) Il Consiglio di Amministrazione propone al Sindaco per l'approvazione da parte degli organi competenti, i seguenti atti fondamentali:
a) - il piano programma annuale di attività;
b) - la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale;
e) - il bilancio di previsione annuale e le relative variazioni;
d) - il conto consuntivo;
e) - le proposte di modifica del presente regolamento;
f)  - la dotazione organica.

B) Il Consiglio di Amministrazione delibera, in generale, su tutte le materie     relative all'ordinamento e funzionamento dell'Istituzione con l'esclusione degli atti     di competenza del Direttore e degli atti riservati per legge ad altri Organi. Per     quanto riguarda le proposte relative ai proventi dei servizi affidati alla propria     gestione, il Consiglio di Amministrazione dovrà tener conto degli indirizzi del     Comune per il miglioramento della qualità e quantità dei servizi offerti.
2. Le deliberazioni sono corredate dal parere di regolarità tecnica e di legittimità del     Direttore. Ove il Consiglio di Amministrazione intenda comunque deliberare con     il parere negativo del Direttore l'atto deve indicare i motivi che determinano     egualmente la scelta fatta.
3. Il Direttore mantiene e favorisce relazioni sui problemi generali dell'Istituzione     con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e tramite il     Presidente può partecipare alla trattativa decentrata di livello comunale.
4. Nei limiti delle proprie attribuzioni, il Consiglio di Amministrazione può affidare     specifici incarichi al Presidente, a taluno dei suoi membri o al Direttore.
5. Il Consiglio di Amministrazione delibera i propri regolamenti interni, su proposta     del Direttore.
6. I membri del Consiglio di Amministrazione adempiono ai doveri ad essi imposti     dal presente Regolamento con la diligenza del mandatario e, salva la     responsabilità penale e contabile, sono solidamente responsabili nei confronti     del Comune della Spezia dei danni che questi abbia subito o debba risarcire a     terzi in ragione della sua inosservanza.

Art. 16 - Convocazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente anche su richiesta     scritta e motivata di almeno due dei suoi membri o del Direttore.
2. In casi di inerzia, vi provvede il Sindaco o l'Assessore Delegato.
3. L'avviso di convocazione, recante il luogo, il giorno e l'ora della seduta, nonché     l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, è recapitato al domicilio     dei Consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
4. La convocazione del Consiglio avviene a mezzo di avviso da recapitare a mano,     tramite telefax o a mezzo del servizio postale.
5. In caso di urgenza le convocazioni possono essere inoltrate anche con     telegramma fino a 24 ore prima della seduta.

Art. 17 - Sedute e processi verbali
1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione di norma non sono pubbliche. Ad     esse interviene il Direttore con parere consultivo.
2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei     componenti del Consiglio.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, con voto palese. In     caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. I processi verbali delle sedute raccolte in un libro delle adunanze e delle     deliberazioni del Consiglio sono redatti dal Direttore che si avvale dell'opera di un     dipendente dell'istituzione.
5. I processi verbali divenuti esecutivi, sottoscritti dal Presidente e dal Direttore o     da chi ne fa le veci sono tempestivamente trasmessi alla Segreteria Generale     per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e in apposito spazio all'interno     dei locali della sede dell'Istituzione per almeno 15 giorni consecutivi.

Art. 18 - Poteri sostitutivi
1. Ove il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a taluna delle competenze     indicate nel precedente art. 16 il Sindaco sollecita, con comunicazione scritta, il     Presidente e i singoli membri del Consiglio di Amministrazione a voler     provvedere entro 10 giorni. Ove il Consiglio, entro tale termine, non abbia     ottemperato, il Sindaco assume poteri sostitutivi e, su proposta del Direttore,     provvede alla predisposizione degli atti ed alla loro approvazione.
2. Ove il Sindaco debba esercitare i poteri sostitutivi di cui al comma precedente     può sospendere dalle funzioni il Consiglio di Amministrazione ed avviare     contestualmente le procedure di scioglimento anticipato o di revoca e quelle di     nomina di un nuovo Consiglio o sua integrazione. In attesa della definizione del     suddetto procedimento, il Sindaco può nominare un proprio Commissario per     l'espletamento dei poteri sostitutivi.

Art. 19 - Modalità di controllo degli atti

Salvo quanto disciplinato dal presente Regolamento l'Istituzione trasmette all'Amministrazione Comunale gli atti da sottoporre all'approvazione entro 15 giorni dalla loro adozione.

Su tali atti il Consiglio Comunale e/o il Sindaco possono richiedere chiarimenti o formulare osservazioni con provvedimento motivato, che dovrà essere trasmesso all'Istituzione entro 15 giorni dalla data di ricevimento delle deliberazioni stesse.

Forniti i chiarimenti richiesti entro 15 giorni, anche sotto forma di nuova deliberazione, il Consiglio Comunale e/o il Sindaco hanno 10 giorni di tempo dal loro ricevimento per assumere definitive determinazioni.

Qualora si ritenga di non dover richiedere chiarimenti o formulare osservazioni, l'approvazione deve avere luogo entro 30 giorni dal ricevimento delle deliberazioni.

Tali atti possono comunque essere dichiarati immediatamente eseguibili in caso d'urgenza e necessità.

Art. 20 - Vigilanza

L'elenco di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e delle determinazioni del Dirigente con l'esclusione di quelle che rientrano nella disciplina del presente Regolamento deve essere trasmesso al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale a cura del Direttore entro 15 giorni dalla loro adozione.

Tali atti producono i loro effetti immediatamente tranne quelli sottoposti all'approvazione degli organi del Comune.

Il Sindaco comunque può richiedere copia integrale delle deliberazioni e determinazioni e formulare le eventuali proprie osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento.

Una volta forniti, entro 10 giorni, da parte dell'Istituzione i chiarimenti o gli elementi di giudizio richiesti, il Sindaco ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento degli stessi per assumere ,con atto motivato, le definitive determinazioni.

Capo II
Il Presidente

Art. 21 - Nomina, competenze e indennità
1. Il Presidente è nominato dal Sindaco ai sensi dell'art. 15 della legge 81/93.
2. Nei limiti delle capacità gestionali previste dal presente Regolamento, il     Presidente possiede la rappresentanza dell'Istituzione nei rapporti con gli Organi     Comunali esterni, con i terzi pubblici e privati coinvolti o comunque interessati     dall'esercizio delle sue attività.
3. Spetta al Presidente:
    a) - rappresentare l'Istituzione

    b) - convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
    c) - vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di           Amministrazione sull'operato del Direttore e, in genere, sull'andamento delle           attività dell'Istituzione;
    d) - adottare sotto la propria responsabilità, in caso di necessità o urgenza, i           provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione           sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile;
    e) - assistere o rappresentare l'Amministrazione Comunale, se richiesto, nella           definizione di accordi, conferenze di programma e di servizio, istruttorie           pubbliche ed altre similari iniziative aventi ad oggetto la materia dei servizi           culturali;
     f) - adottare gli altri atti previsti dal presente regolamento.
4. Il Presidente percepisce un'indennità mensile pari al compenso mensile previsto    per l'Assessore con le modalità ed ai sensi della L.816/85 e 81/93. Il Presidente    nomina tra i membri del Consiglio di Amministrazione il VicePresidente. Ove    anche il Vice Presidente sia assente od impedito, assume le veci del Presidente    il Consigliere più anziano di età.

Art. 22 - Sostituzione
Ove il Presidente, per qualsiasi ragione, decada dall'incarico, assume la funzione di Presidente il Vice Presidente ed in mancanza il Consigliere più anziano.

Capo III
Il Direttore

Art. 23 - Nomina e competenze
1. Il Direttore è nominato, secondo quanto previsto dall'art. 50 comma 10 del    T.U.E.L. approvato con D.L.g.vo 18.8.200, n.267, a tempo determinato dal    Sindaco, sentito il Consiglio di Amministrazione. La durata dell'incarico è pari al    mandato del Consiglio di Amministrazione salvo revoca o decadenza.
2. Al Direttore, salvo quanto attribuito ai responsabili dei vari servizi dell'Istituzione
   in sede di loro preposizione, compete la responsabilità generale sulla gestione    dell'Istituzione ed il coordinamento dei responsabili dei servizi dell'Istituzione    stessa e dei relativi progetti, e in particolare:
    a) - dare attuazione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;     b) - formulare proposte al Consiglio di Amministrazione compreso il Piano           Programma annuale;
    c) - sottoporre al Consiglio di Amministrazione le proposte di bilancio annuale e           pluriennale, di relazione previsionale e programmatica, di conto consuntivo e           di bilancio di assestamento, nonché di determinazione delle tariffe relative ai           costi dei servizi e delle prestazioni a carattere straordinario che non siano           già state approvate dal piano programma;
   d) -  dirigere l'andamento gestionale dei servizi espletati dall'istituzione;
   e) -  dirigere il personale dell'Istituzione assegnandolo a specifici compiti;
    f) -  adottare i provvedimenti diretti a migliorare la funzionalità e l'efficienza delle           attività affidate all'istituzione;
   g) -  adottare, ai sensi e nelle forme previste dallo Statuto e dai Regolamenti           Comunali, i provvedimenti dell'Istituzione ad efficacia esterna che il presente           Regolamento non attribuisca al Consiglio di Amministrazione o al suo           Presidente;
    h) - presiedere le gare d'appalto e i concorsi, nonché stipulare i contratti che non           siano rimessi alla competenza del Presidente ai sensi dell' art. 18, comma          3, lettera d;
    i) - partecipare, con parere consultivo, al Consiglio di Amministrazione, salvo          quando si discutono oggetti che lo riguardino direttamente;
    l) - provvedere alle spese di gestione dei servizi e di funzionamento degli uffici,          nonché a quelle in economia;
   m) -firmare gli ordinativi di pagamento e provvedere alla liquidazione delle spese          con emissione del relativo mandato ai sensi del Titolo V del presente          Regolamento;
    n) - rendere i pareri di regolarità tecnica sulle deliberazioni adottate dal Consiglio           di Amministrazione;
    o) - proporre il salario accessorio al personale dipendente;
    p) - determinare, anche in relazione alla specificità dei servizi gestiti, l'orario           giornaliero di lavoro, che potrà prevedere anche prestazioni serali e notturne;

3. Il Direttore, salva la facoltà di cui all' art. 5 della Legge n. 241 del 1990, da    esercitarsi nelle forme previste dall'apposito Regolamento, è responsabile dei    procedimenti amministrativi di competenza dell'Istituzione.

Art. 24- Sostituzione
Nel caso di vacanza temporanea del posto di Direttore o di sua assenza prolungata, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Sindaco, affida temporaneamente le funzioni di Direttore ad altro dipendente comunale dotato di idonea qualifica funzionale.

Art. 25 - Revoca dall'incarico
Alla revoca, ovvero alla risoluzione anticipata dall'incarico provvede il Sindaco con atto motivato, sentito il Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III

Personale

Art. 26 - Personale dell'Istituzione
1. L'Istituzione giusta quanto previsto dall'art 15 utilizza, per l'organizzazione e     l'esercizio delle proprie attività personale comunale:
a) - assegnato;
b) - assunto con contratto di diritto pubblico e/o privato a tempo determinato;
c) - messo a disposizione dalle associazioni culturali e di volontariato nel limiti e       con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
d) - personale volontario che intrattiene il relativo rapporto con il Comune

2. La disciplina dello stato giuridico e il trattamento economico del personale     comunale assegnato è quella stabilità per i dipendenti del Comune di pari     qualifica
3. L'Istituzione può stipulare i contratti anche di diritto privato a tempo determinato,     ed eventualmente parziale, per l'acquisizione delle prestazioni necessarie     all'espletamento di compiti specifici od altrimenti delimitati in ragione della loro     particolare natura e/o durata, fino alla concorrenza delle necessità stabilite dal     piano programma.

Art. 27 - Direzione ed organizzazione artistica del Teatro e Spettacolo
1. Il Consiglio di Amministrazione, anche mediante contratto di diritto privato, si    avvale della collaborazione del Direttore Artistico nominato da Sindaco secondo    quanto previsto dall'articolo 50 comma 10 del T.U.E.L. n. 267 del 2000, sentito il    Consiglio di Amministrazione; egli viene scelto tra coloro i quali, per studi    compiuti e/o esperienze professionali maturate, hanno acquisito specifiche    competenze nel settore, avendo ricoperto incarichi di adeguato livello artistico per    almeno tre anni.
2. L'incarico è attribuito sulla base di apposito disciplinare.
3. Il Direttore artistico
a) - Sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, propone il       programma da rappresentare nell'ambito delle stagioni e dei progetti speciali;       firma la corrispondenza relativamente all'esecuzione del suo incarico, che non       sia di competenza del Presidente e del Direttore;
b) - cura i rapporti con gli artisti e determina i contenuti dei contratti necessari alla       realizzazione dei programmi;
c) - di concerto con il Direttore provvede alla richiesta di contributi allo Stato, alla       Regione ed altri Enti; promuove le iniziative del Teatro presso eventuali       finanziatori 'privati e presenta al Consiglio di Amministrazione le proposte di       questi ultimi;
d) - concorre, mediante proposte organiche in relazione al proprio ruolo artistico,       alla formazione del piano - programma approvato;
e) - organizza le attività in base al programma approvato;
f)  - propone ed organizza tutte le iniziative promozionali, con particolare riferimento       ai rapporti con gli organi di informazione e con il pubblico;
g) - espleta tutte le funzioni organizzative e coordina le eventuali specifiche       professionalità necessarie alle produzioni artistiche ed in genere alle specifiche       attività dell'Azienda;
h) - partecipa, con parere consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione; i)  - coordina il lavoro dei consulenti artistici ed esercita altre attribuzioni ed       incarichi conferitigli dal Consiglio di Amministrazione.
4. Ai fini della nomina del Direttore Artistico, come previsto al precedente comma 1, anche i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione possono esprimere candidature.

TITOLO IV
Controlli

Art. 28 - Collegio dei revisori e controllo economico della gestione. Rinvio
1. Il Collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le proprie funzioni anche nei    confronti degli atti dell'Istituzione. A tal fine il Direttore si coordina con il    competente ufficio comunale per la trasmissione degli atti di competenza    sottoposti al suo controllo.

TITOLO V
Finanza e contabilità

Capo I
Autonomia contabile e finanziaria

Art. 29 - Mezzi a disposizioni

1. L'Istituzione utilizza i beni del patrimonio comunale a lei assegnati per l'esercizio     delle sue attività strumentali e quelli che siano stati da essa direttamente     acquistati ovvero siano ad essa concessi in uso o a titolo definitivo da altri     soggetti pubblici e privati.
2. L'Istituzione dispone delle sottoindicate entrate:
a) - derivanti da trasferimenti del Comune in conseguenza dell'approvazione del       piano programma;
b) - derivanti dallo svolgimento dei propri servizi;
c) - derivanti da sponsorizzazioni, donazioni o ad altro titolo da parte di soggetti       privati o altri Enti.
3. La Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale     in occasione dell'approvazione del piano esecutivo di gestione, determina l'entità     delle risorse da assegnare all'istituzione
4. Il Comune, attraverso i propri  trasferimenti finanziari, provvede alla copertura degli     oneri sociali che saranno sopportati dall'Istituzione su indicazione degli organi     comunali.

Art. 30- Strumenti di programmazione
1. L'Istituzione, nei modi previsti per gli altri uffici comunali, partecipa al     procedimento di programmazione delle attività comunali. A tal fine il Consiglio di     Amministrazione sottopone al Sindaco (anche tramite soluzioni alternative) la     propria proposta di piano programma annuale di attività.
2. Delle decisioni assunte dagli organi di governo comunali con riguardo alle attività     dell'Istituzione si tiene conto nella predisposizione dei programmi dei progetti e     dei bilanci finanziari del Comune.

Art. 31 - Autonomia di bilancio

1. L'Istituzione dispone di autonomia di bilancio ed opera in base ad un bilancio     annuale formulato in termine di competenza.
2. Per quanto non stabilito dal presente Regolamento ai bilanci ed alla attività     finanziaria dell'Istituzione si applicano le disposizioni dettate dal T.U.E.L..     267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed al regolamento di     contabilità comunale

Art. 32 - Contenuto e struttura del bilancio annuale
1. Il bilancio di previsione annuale è costituito dallo stato di previsione dell'entrata,     dallo stato di previsione della spesa e da quadri riassuntivi generali.
2. Il bilancio di previsione finanziario deve essere redatto in termini di competenza     per l'anno successivo osservando i principi di unità, annualità, università ed     integrità veridicità e pareggio finanziario ed economico. Il bilancio di previsione     annuale ha carattere autorizzatorio costituendo limite agli impegni di tutte le     spese.
3. L'avanzo o il disavanzo di amministrazione sono iscritti in bilancio prima di tutte     le entrate o di tutte le spese.
4. L'unità elementare del bilancio per l'entrata é la risorsa e per la spesa é     l'intervento per ciascun servizio. Nei servizi per conto di terzi sia nell'entrata che     nella spesa, l'unità elementare é il capitolo che indica l'oggetto.

Art. 33 - Contenuto e struttura del bilancio pluriennale
1. Il bilancio pluriennale, contenuto nella relazione previsionale e programmatica,    comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno    degli anni considerati sia alle spese correnti che alle spese di investimento con    indicazione per queste ultime dei mezzi di finanziamento.
2. Il bilancio pluriennale è redatto per la parte "Entrate" per titoli e categorie e per la    parte "Spese" per programmi, titoli, servizi ed interventi, indicando per ciascuno e    distintamente per anno, l'ammontare delle spese correnti consolidate e di    sviluppo, nonché le spese di investimento ad esse dedicate.
3. Gli Stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che il primo anno coincidono    con quelli del bilancio annuale, hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite    agli impegni di spesa.

Art. 34- Assestamento del bilancio
1.Entro il 31 agosto di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione presenta al    Sindaco il bilancio di assestamento con il quale provvede:
   a) - ad aggiornare le previsioni del bilancio annuale in relazione alle risultanze del          conto consultivo;
   b) - ad apportare ogni altra variazione al bilancio annuale che si renda necessaria          in considerazione dell'andamento della gestione.
2.Contestualmente alla proposta di assestamento il Consiglio di Amministrazione    sottopone al Sindaco, anche al fine della predisposizione dell'analogo atto    comunale, le proprie osservazioni in ordine all'aggiornamento del programma    annuale ed alle modifiche da apportare ai programmi ed al bilancio del Comune.

Art. 35 - Storni e variazioni di bilancio
Le Variazioni all'interno del bilancio dell'Istituzione sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 36 - Realizzazione delle entrate
1. Il Direttore è responsabile delle apposite annotazioni dei crediti insorti e di     qualsiasi somma comunque ad essa spettante con l'indicazione della data in cui     risulterà eseguibile.
2. Le entrate sono riscosse mediante reversali d'incasso firmate dal Direttore e     sono cronologicamente registrate nel giornale di cassa dell'Istituzione e nei     partitari di entrata prima dell'invio all'Istituto.

Art. 37- Effettuazione delle spese
1. Alle spese di gestione dei servizi e di funzionamento degli uffici provvede il     Direttore: Le altre spese di competenza dell'Istituzione sono disposte sulla base     dei provvedimenti di organizzazione e dotazione disposta dal Consiglio di     Amministrazione.
2. Nessuna spesa può essere disposta se priva della necessaria copertura     finanziaria.
3. Gli atti di spesa di competenza del Consiglio di Amministrazione con cui     vengono costituiti rapporti obbligatori devono essere accompagnati dal parere di     regolarità tecnica del Direttore, che ne attesta altresì la copertura finanziaria e la     conformità alla regolarità tecnica, contabile e di legittimità.

Art. 38 - Spesa in economia

Il regolamento interno delle spese in economia determina la natura e il limite delle spese che possono farsi in economia tra cui quelle per assicurare il normale funzionamento dell'Istituzione, l'urgente provvista di materie e materiale e le riparazioni non eccedenti l'ordinaria manutenzione degli impianti dei macchinari e degli immobili in dotazione. All'effettuazione delle spese di cui sopra provvede il Direttore con le modalità stabilite nel Regolamento. Il Direttore può delegare ad altri dipendenti dell'Istituzione tali compiti.

Art. 39 - Servizio di Tesoreria
1. L'Istituzione, per la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese, ha un     servizio di Tesoreria che deve essere affidato alla banca autorizzata a svolgere     tale servizio per il Comune.


Capo III
Contabilità economica e finanziaria


Art. 40 - Contabilità patrimoniale
1. In ordine ai beni mobili e immobili da essa utilizzati sì applicano all 'istituzione         le disposizioni previste per la generalità degli uffici comunali.
    A tal fine il Direttore cura la tenuta dei registri di magazzino ed è     consegnatario dei beni assegnati alla presente Istituzione.

Art. 41 - Controllo economico della gestione
In ordine al controllo economico della gestione valgono per l'Istituzione le disposizioni dettate dal Regolamento di contabilità del Comune. Le funzioni della Giunta sono svolte dal Consiglio di Amministrazione e quelle della Dirigenza dal Direttore.

Art. 42 - Rendicontazione
1. Il Consiglio di Amministrazione, al fine di rappresentare i risultati conseguiti dalla     gestione dell'istituzione, adotta entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello di     riferimento:
    a) - una relazione sull'attività svolta;
    b) - il conto finanziario;
    c) - un prospetto, che per i servizi gestiti direttamente, evidenzia l'entità dei costi           coperti dei relativi proventi.
2. La relazione di cui alla lettera a) - ed il prospetto di cui alla lettera c) - individuati     nel comma 2 sono allegati al rendiconto generale del Comune.
    Il conto finanziario dell'Istituzione, di cui alla lettera b), è trasmesso al     Consiglio Comunale.

Art. 43 - Rappresentazione dei risultati della gestione
1. La relazione sull'attività svolta illustra con riguardo ai servizi di competenza     dell'Istituzione lo stato di attuazione del programma annuale di attività e dei     relativi progetti ed evidenzia il grado dell'efficacia conseguita.
2. Il conto finanziario espone per ciascun stanziamento del bilancio annuale le     previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'esercizio, le somme riscosse e     quelle pagate, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
3. Al conto finanziario è allegata la situazione definitiva dei crediti e dei debiti     ancora in essere per ogni capitolo di bilancio, con l'indicazione dei relativi
    debitori e creditori.
4. Al conto finanziario deve essere allegato il prospetto dimostrativo del risultato     contabile dell'esercizio. Il risultato contabile è pari al fondo di cassa aumentato     dei residui attivi e diminuiti dei residui passivi.
5. Per l'applicazione al bilancio del risultato contabile di amministrazione si fa     riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 del D.Lg.vo 25.2.1995 n.77

TITOLO VI
Contratti


Art. 44 - Attività contrattuale
1. Alle forniture di beni e di servizi, agli acquisti e quanto altro necessario per il     proprio funzionamento, l'Istituzione provvede nel rispetto della legge e del     regolamento dei contratti del Comune, per quanto non incompatibili con il     presente regolamento.
2. I contratti sono stipulati dal Direttore e, se del caso, sono rogati dal Segretario
   Generale del Comune o di chi ne fa le veci.


TITOLO VII
Disposizioni finali e transitorie


Art. 45 - Donazioni, cessioni di beni culturali e patrimoniali
Per quanto concerne le donazioni o cessioni di beni culturali e patrimoniali l'Istituzione si atterrà per la loro gestione alle clausole o condizioni previste dai rispettivi atti.

Art. 46 - Accesso all'informazione ed agli atti
1. All'istituzione si applicano le norme sull'informazione e l'accesso agli atti valevoli,     ai sensi del regolamento comunale, per le restanti strutture del Comune.

2. Nella definizione dell'organizzazione dell'Istituzione è, in ogni caso, cura del     Consiglio di Amministrazione individuare le forme idonee ad agevolare agli aventi     diritto l'informazione sulla propria attività e l'accesso ai propri atti.

Art. 47- Disciplina transitoria
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento e, in attesa che     l'Istituzione venga fornita di tutte le dotazioni reali, patrimoniali e finanziarie     occorrenti al suo autonomo finanziamento, il Consiglio di Amministrazione ed il     Direttore riferiscono la propria attività ai programmi ed agli indirizzi forniti dal     Sindaco, il quale, congiuntamente agli organi dell'Istituzione, definisce     appositamente le linee del progressivo trasferimento del personale e degli altri     beni nella piena disponibilità dell'Istituzione medesima.

Art. 48 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra vigore a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.