Il Decreto Legislativo n°81 del 9/04/2008 (Testo unico sulla sicurezza) riunisce e coordina in un unico testo normativo le vigenti norme in materia di sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi lavoro ridefinendo le figure già individuate dal Decreto Legislativo n°626/94 ed aventi ognuna specifici compiti e responsabilità all’interno dell’organizzazione aziendale:

LAVORATORE: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

DATORE DI LAVORO (D.L.): soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (S.P.P.): insieme delle persone, sistemi e mezzi, esterni od interni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.): persona, interna o esterna all’azienda, in possesso di specifiche capacità e requisiti professionali, designata dal Datore di Lavoro (a cui risponde) per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

MEDICO COMPETENTE (M.C.): medico in possesso di specifici titoli e requisiti formativi/professionali, che collabora con il Datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti.

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.): persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.